Parere n.55 del 22/4/2015

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Itema S.r.l. – Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di incrementi dei livelli di servizio delle SSPP del gruppo Nord mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali e dei piani viabili – II stralcio – annualità 2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 963.380,30 – S.A.: Provincia di Lecce

Appalto di lavori sotto soglia comunitaria – Oneri di pubblicità

In una procedura di affidamento di lavori sotto soglia comunitaria, si ritiene legittimo l’operato della stazione appaltante che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria abbia proceduto ad una modifica della graduatoria degli offerenti senza pubblicare sul sito informatico o comunicare al singolo concorrente l’avviso della riapertura della procedura ove abbia rispettato il principio di pubblicità delle sedute di gara e abbia proceduto a pubblicare i risultati della procedura sul proprio sito informatico.

Art. 122, d.lgs. 163/2006

 

Il Consiglio

Vista l’istanza del presentata da Itema S.r.l. rispetto alla procedura di appalto in oggetto con la quale è stato richiesto all’Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità dell’operato della stazione appaltante che, dopo aver aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’istante, procedeva a riaprire la procedura di gara senza darne comunicazione al concorrente né pubblicando la notizia sul sito internet, e procedendo quindi ad aggiudicare l’appalto ad altro concorrente;

Visto l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 14 luglio 2014;

Viste le memorie trasmesse dalle parti;

Rilevato che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto che nel bando di pubblico incanto si precisava che l’apertura delle buste sarebbe avvenuta il giorno 28 marzo 2014 alle ore 8.30 e che, pertanto, i concorrenti risultano essere stati messi nella condizione di conoscere, presenziando alla prima seduta pubblica di gara, anche le successive sedute pubbliche e di verificare gli adempimenti relativi all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche con annuncio ai presenti delle decisioni assunte; 

Visto che la gara veniva aggiudicata provvisoriamente all’istante con avviso pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e che la riapertura della procedura veniva determinata dall’esclusione di un’impresa concorrente e dalla necessità di rideterminare la media dei ribassi e la conseguente soglia di anomalia, con individuazione di un diverso aggiudicatario provvisorio;

Considerato che la riapertura della procedura appare attività dovuta da parte della commissione di gara e che, come dichiarato dalla stazione appaltante, sul sito internet il file dei ribassi errato veniva sostituito con quello esatto cosicché la stazione appaltante risulta aver adempiuto all’onere informativo previsto all’art. 122, comma 3, d.lgs. 163/2006 rispettando, altresì, il principio di pubblicità delle sedute pubbliche di gara e consentendo ai concorrenti di presiedere alle operazioni di apertura dei plichi e di verifica dei documenti trasmessi dagli offerenti, in conformità all’orientamento giurisprudenziale dominante (si vedano, tra le altre, in tema di pubblicità delle sedute di gara: Cons. Stato, sez. V, n.1856/2008; n.6529/2006; n.5421/2002);

Ritenuta, pertanto, infondata l’istanza di parere

 

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è legittimo l’operato della stazione appaltante che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria abbia proceduto ad una modifica della graduatoria degli offerenti senza pubblicare sul sito informatico o comunicare al singolo concorrente l’avviso della riapertura della procedura ove abbia rispettato il principio di pubblicità delle sedute di gara e abbia proceduto a pubblicare i risultati della procedura sul proprio sito informatico.