Anac: tocca alle Pa segnalare gli «illeciti professionali» delle imprese

Tocca alle stazioni appaltanti segnalare all’Anac l’inadempimento di un impresa da annotare nel casellario dell’Autorità alla stregua di un «grave illecito professionale». È quanto chiarisce il presidente dell’Authority Raffaele Cantone in un comunicato pubblicato ieri.

Il comunicato esordisce ricordando che l’Anac «le fattispecie che possono dar luogo all’esclusione dalle gare per la ricorrenza dell’ipotesi disciplinata dall’art.80, c.5, del d.l.vo 50/2016» inerente i gravi illeciti professionali» possono riguardare. Si tratta di casi emersi in corso di esecuzione del contratto relativi:

«- alle risoluzioni anticipate;
– alle significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
– ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’o.e., come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
– alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;».

L’annotazione nel casellario avviene su segnalazione della stazione appaltante e dopo che l’Anac ne ha dato comunicazione agli interessati.

«L’inserimento dell’annotazione assume, dunque, valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla Stazione appaltante in esito ad un apprezzamento, già operato da quest’ultima, dell’inadempimento in cui è incorso l’operatore economico colpito dalla risoluzione». Per l’Anac, in conclusione, «il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento imputabile all’impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla Stazione appaltante, giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una Stazione appaltante di un provvedimento di esclusione dalla gara, l’Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario».

Infine «nell’ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell’esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione, l’Autorità ne dà notizia nell’annotazione stessa».