In una procedura negoziata, una impresa, priva della relativa Soa per l’esecuzione delle opere,viene invitata dal Comune.

Sennonché al momento della presentazione dell’offerta dichiara di soddisfare il requisito speciale di partecipazione (attestazione Soa) ricorrendo all’avvalimento.

La Commissione esclude l’impresa ritenendo che la attestazione Soa avrebbe dovuto essere posseduta in proprio dalla impresa al momento dell’invito, non potendo quindi ricorrere all’avvalimento al momento della presentazione delle offerte.

La questione viene portata innanzi il TAR che, invece, è di diverso avviso ed accoglie il ricorso alla stregua del seguente ragionamento:

1)l’avvalimento è istituto di derivazione comunitaria che, in quanto posto a presidio della libertà di concorrenza, non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l’applicabilità, ad eccezione dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all’onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti;

2) la c.d. fase di prequalifica costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati.