Correttivo, commissari di gara esterni alla Pa per tutti gli appalti sopra i due milioni

Il Dlgs 56/2017 stringe le maglie sulla «terzietà» delle commissioni. Con l’offerta più vantaggiosa almeno il presidente dovra essere esterno anche sotto questa soglia

 

I paletti più “laschi” del Dlgs 50/2016
Prima di guardare alle novità, diamo uno sguardo all’impianto previsto dal codice dell’anno scorso. Anche le bozze di quello che poi sarebbe diventato il Dlgs 50/2016 puntavano a un’applicazione e estesa delle commissioni di gara composte da esperti nominati dall’Anac. Di fronte alle resistenze espresse soprattutto dalle grandi stazioni appaltanti, motivate con l’aumento dei tempi e dei costi di gestione delle gare, la versione finale del provvedimento ha virato su una versione molto più soft riguardo agli obblighi di nominare commissari esterni. La scelta è stata di prevedere commissari nominati dal futuro albo Anac per le gare sopra soglia europea (5,2 milioni per i lavori), lasciando la possibilità alle Pa di prevedere commissari interni al di sotto di questo limite.

Le prese di posizione di Cantone Con le linee guida n.5 dedicate ai commissari di garal’Anac ha poi “forzato” l’interpretazione delle norme chiedendo la nomina di un presidente esterno almeno per le gare di importo superiore al milione. Con un secondo passaggio inserito in un atto di segnalazione a Governo e Parlamento, l’Anac, ha poi sollevato il tema della copertura normativa a questa sua interpretazione chiedendo anche di estenderne la portata.

Il correttivo risponde alle sollecitazioni arrivate dall’Autorità per garantire più trasparenza alle procedure di aggiudicazione dei contratti. Che spesso finiscono nel mirino delle procure proprio per i rapporti che si innescano tra imprese e dipendenti delle amministrazioni chiamati a far parte delle commissioni. Per Cantone il vincolo di “pescare” dall’albo Anac serve inoltre a riequilibrare il rischio di eccessiva discrezionalità affidata alle stazioni appaltanti, come conseguenza dell’estensione del perimetro di applicazione del criterio dell’offerta più vantaggiosa a discapito del massimo ribasso.

Addio ai commissari interni sottosoglia
In questa direzione il correttivo innanzitutto elimina i riferimenti alla possibilità di nominare commissari interni alle Pa per gli appalti sottosoglia (articolo 77, comma 3). Dunque anche sotto i 5,2 milioni, al contrario di quanto veniva previsto prima, se il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta più vantaggiosa serve una commissione di esperti esterni (articolo 77, comma 1) . Salta qui dunque la prima “semplificazione” prevista dal Dlgs 50 prima versione.

Il secondo paletto riguarda poi gli appalti di lavori sotto al milione. Anche in questo caso, se si va con l’offerta più vantaggiosa, almeno il presidente di commissione dovrà essere nominato tra esperti esterni (articolo 77, comma 3). Il riferimento al tetto del milione di euro deriva probabilmente dal fatto che sia il codice che la versione del correttivo entrata in Consiglio dei ministri il 13 aprile scorso continuavano a mantenere questa soglia come tetto massimo per l’appliocazione del massimo ribasso. Sopra il milione non si poteva applicare che l’offerta più vantaggiosa e dunque scattava automaticamente l’obbligo di una commissione composta da esperti esterni, vista la cancellazione della “deroga” per gli appalti sottosoglia.

Oltre due milioni sempre commissari esterni
Con una modifica dell’ultim’ora il correttivo appalti ha raddoppiato da uno e due milioni la soglia massima di applicazione per il massimo ribasso. La norma (articolo 95 comma 4 lettera a) varata in tutta fretta è già finita nel mirino per le difficoltà di interpretazione sui criteri di aggiudicazione applicabili nelle procedure negoziate (il «pasticcio» del massimo ribasso sotto al milione). Una cosa è però certa: oltre i due milioni è obbligatoria l’offerta più vantaggiosa e non esistono più deroghe per gli appalti sottosoglia. Dunque, per tutti gli appalti oltre due milioni sarà obbligatorio nominare commissioni composte da esperti esterni alle Pa.

Cosa accade tra uno e due milioni per i lavori?
Qualche dubbio – perché non esplicitato dal correttivo – può venire sul regime da seguire nella soglia compresa tra uno e due milioni di euro nel caso di assegnazione con l’offerta più vantaggiosa. Infatti a seguire la lettera della norma la possibilità di nominare membri interni con solo il presidente esterno sarebbe valida soltanto per gli appalti sotto il milione di euro «o per quelli che non presentano particolare complessità». Tenuto conto di quest’ultima precisazione e dell’impianto più generale del codice, l’interpretazione più plausibile dovrebbe essere quella che rende possibile limitare la nomina di esperti esterni al solo presidente di commissione anche per gli appalti compresi tra uno e due milioni ( e non solo per i lavori sotto al milione) aggiudicati all’offerta più vantaggiosa.

Serve tempo per l’entrata in vigore
Il sistema, pensato per spezzare il rischio di legami ambigui tra dipendenti delle Pa e imprese, mirati a inquinare le gare (come dimostrato da numerose inchieste della magistratura) non entrerà però in vigore da subito. Anzi. Le Pa avranno il tempo necessario per prendere confidenza con le nuove modalità di gestione delle commissioni. Le linee guida emanate dall’Anac a fine 2016 stabiliscono infatti che per rendere operativo l’albo servono ancora diversi passaggi. Il primo è l’approvazione del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture è chiamato a definire le tariffe di iscrizione all’albo e i compensi massimi da attribuire ai commissari. Dopo arriveranno un nuovo regolamento dell’Anac (entro il 3 giugno se il Dm infrastrutture sarà nel frattempo stato pubblicato) e la delibera dell’Anac che dichiarerà concluso il periodo transitorio che consente ancora alle Pa di gestire le gare con commissari interni.