Una cooperativa porta innanzi al Tar due questioni di attualità.

Da un lato, l’applicazione dell’art. 95, comma 10 bis, c. app., e, dall’altro, l’individuazione da parte della SA nei documenti posti a base di gara dei costi di manodopera. 

 

In particolare, la ricorrente impugna un bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché la lex specialis avrebbe indicato la ripartizione del punteggio tra progetto e prezzo in 60/100 per il progetto e in 40/100 per il prezzo, lamentando, in secondo luogo, la mancata individuazione di costi della manodopera nei documenti di gara in violazione dell’art. 23, comma 16, c. app. a mente del quale “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”. 

 

Il Collegio, nel ritenere il ricorso manifestamente fondato, e tale da essere definito con sentenza semplificata, osserva che: 

 

(i) è contraria alla previsione di cui al comma 10 bis dell’art. 95 del c. app., introdotto dal correttivo, che impone alla SA di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, la clausola con cui la SA prevede di attribuire al punteggio economico un rilievo del 40%. 

(ii) è illegittimo il bando che non individua i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dall’art. 23, comma 16, del c. app., e cioè in base al costo del lavoro annualmente determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a mezzo di apposite tabelle, in mancanza delle quali trova applicazione l’art. 216, comma 4, Codice, secondo cui, sino all’adozione delle menzionate tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.