Le white list antimafia diventano obbligatorie, niente appalti senza iscrizione

Il chiarimento con un decreto in Gazzetta. L’iscrizione sosituisce il nullaosta per contratti e subaffidamenti di qualunque importo, anche diversi dal settore richiesto dall’impresa

Si rafforza il ruolo delle white list, per garantire l’assegnazione degli appalti a imprese al riparo dalle infiltrazioni mafiose. D’ora in avanti, chi vorrà ottenere contratti e subappalti nei settori considerati a maggiore rischio di inquinamento da parte della criminalità dovrà risultare iscritto negli elenchi delle prefetture. L’iscrizione alle white list diventa così vincolante, spazzando via i dubbi sull’obbligo, a causa di una ambigua formulazione inserita nel regolamento del 2013 che ha istituito gli albi delle imprese “pulite”. Il chiarimento è arrivato con un nuovo decreto (Dpcm 24 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio) che modifica in più punti il vecchio regolamento estendendo il raggio di azione delle white list . L’iscrizione all’elenco potrà sostituire la documentazione antimafia (comunicazione e informativa) per appalti di qualunque importo e anche d natura diversa dal settore specifico per il quale l’impresa ha richiesto l’iscrizione.

La novità riguarda in particolare le decine di migliaia di imprese che operano nei nove settori che la legge Anticorruzione (legge 190/2012) individua come a maggior rischio infiltrazione. Si tratta delle attività legate a trasporti (materiali in discarica e smaltimento rifiuti), movimento terra, ciclo del cemento e del bitume (confezionamento, fornitura e trasporto), fornitura di ferro, noleggi, autotrasporti per conto terzi, guardiania dei cantieri.

Il provvedimento chiarisce definitivamente che, senza iscrizione, chi lavora in questi settori non può ottenere appalti pubblici o subaffidamenti. Il decreto prova anche a stabilire un raccordo tra le white list e la banca dati unica antimafia inaugurata a gennaio 2016. Anche se i due strumenti di verifica rischiano di accavallarsi. Può capitare infatti che un’impresa abbia fatto domanda di iscrizione alle white list ma non risulti ancora tracciata dalla banca dati. In questo caso scattano le procedure ordinarie previste dal codice antimafia, cioè i controlli sull’impresa, da concludere entro un massimo di 30 giorni (45 nei casi più complessi). Al termine dei 30 giorni, o nei casi più urgenti, la stazione appaltante potrà concludere il contratto salvo revocarlo (fatte salve le opere già eseguite) nel caso di stop del prefetto al termine dei controlli. Se tutto, invece, andrà liscio l’impresa si vedrà iscritta sia nelle white list che nella banca unica antimafia.

Sancito con certezza l’obbligo è del tutto probabile che le finora piuttosto sonnecchianti white list diventino lo strumento principale per la conquista della certificazione antimafia da parte delle imprese. Il nullaosta non sarà infatti limitato a uno specifico settore, ma potrà essere esibito per qualsiasi tipo o dimensione del contratto, senza limiti di importo. Una volta iscritti in white list, insomma, almeno per un anno le imprese dovrebbero lasciarsi alle spalle il pensiero degli adempimenti antimafia.