Piano Anas da 389 milioni per il terremoto: appalti urgenti senza bandi. I 408 lotti

Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ha approvato ieri il 1° Piano stralcio dell’Anas per la riparazione delle strade colpite dai sisma 2016 e 2017 in centro Italia. Una lista di 408 opere (vedi elenco integrale) che vale 389 milioni di euro.
Il piano riguarda le strade Anas ma anche quelle regionali e comunali su cui gli enti proprietari hanno delegato l’Anas, in base all’articolo 15-ter (si veda in fondo) del decreto terremoto 17 ottobre 2016 n. 189 (convertito nella legge 15 dicembre 2016 n. 129) il ruolo di «soggetto attuatore di protezione civile» (in pratica di soggetto che progetta e appalta i lavori).
In base allo stesso decreto sisma (Dl 189/2016) l’Anas ha ampie possibilità di deroga al Codice appalti: quasi tutte le gare saranno ad inviti, con procedura negoziata, o ad affidamento diretto per gli importi più piccoli. D’altra parte il taglio medio dei progetti nel piano stralcio è molto piccolo: su 408 interventi (si veda la lista), 325 hanno importi inferiori a un milione di euro, e dunque anche applicando il Codice si possono fare procedure negoziate senza bando ad inviti, e alcune decine di intereventi del Piano stralcio sono sotto i 40mila euro, tagli per i quali è comunque ammesso l’affidamento diretto (senza neppure la gara informale a inviti).
I lotti sopra un milione di euro sono solo 85, di cui solo 14 sopra la soglia per le gare Ue (5,2 milioni). Detto questo, l’Anas, per ottemperare al mandato di “fare presto” utilizzerà deroghe alle procedure di gara e altre deroghe tra la lunga lista ammessa nell’ordinanza 394 del 16 settembre 2016 (si veda più avanti).
Nei prossimi mesi sarà definito dall’Anas un 2° Piano stralcio da circa 200 milioni di euro.

IL FINANZIAMENTO
Per gli interventi sulla rete stradale di Anas e per quelli per i quali gli enti gestori richiederanno supporto diretto per l’attuazione, il soggetto attuatore Anas utilizzerà, in via di anticipazione, le risorse del Fondo Unico Anas (istituito con legge 208/2015). Risorse che saranno poi rimborsate ad Anas con i fondi per la ricostruzione post-terremoto.
I gestori delle reti stradali locali che, invece, comunicheranno di voler intervenire direttamente sui tratti di propria competenza, utilizzeranno le proprie risorse, se disponibili, oppure chiederanno l’autorizzazione alla Regione di riferimento per accedere ai fondi di Protezione Civile.

TOTALE PIANI PER 1,7 MILIARDI
L’Anas fa sapere che il «Programma di ripristino» definito insieme alla Protezione civile «si inserisce nel più ampio Piano di potenziamento e completamento di infrastrutture viarie nell’Area del cratere sismico», già previsto nel Contratto di Programma Anas-Ministero delle Infrastrutture, «nel quale sono stati programmati investimenti per ulteriori 1,18 miliardi di euro. In particolare, si tratta di lavori in corso per 255 milioni, opere in avvio per 148 milioni e in programma per 785 milioni.
Dunque nell’area del cratere sono previsti 1,7 miliardi di euro di lavori, di cui 489 per il ripristino (in 2 stralci) delle strade danneggiate dai sisma, e 1,2 miliardi per opere “ordinarie”.

IL RUOLO DELL’ANAS
Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, l’ingegner Fulvio M. Soccodato di Anas è stato nominato Soggetto Attuatore di Protezione Civile, con il compito di effettuare una puntuale ricognizione del danno e realizzare un Programma complessivo di interventi di ripristino di tutta la rete stradale all’interno del cratere sismico. Successivamente all’approvazione del Programma, il Soggetto Attuatore dovrà coordinare e provvedere alla sua attuazione.

In fase di programmazione – spiega l’Anas – «in un confronto continuo con la Dicomac, si è provveduto alla ricognizione delle criticità sulla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici ed all’individuazione degli interventi minimi essenziali per garantire il ripristino della viabilità, redigendo un cronoprogramma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale che indichi anche le priorità di intervento».
La successiva fase di attuazione del programma prevede, invece, il coordinamento operativo e il monitoraggio dell’esecuzione degli interventi e, ovviamente, la realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali in relazione alla loro effettiva capacità operativa e finanziaria.
Anas, in qualità di Soggetto Attuatore, ha finora effettuato 622 sopralluoghi su 124 strade insieme ai tecnici dei rispettivi enti gestori della rete viabilistica interessata. Si tratta di una superficie complessiva di circa 7.600 kmq che comprende 4 Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), 8 Provincie (L’Aquila, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia), 131 Comuni per una rete stradale di 15.300 km, dei quali 11.000 km di competenza Comunale.

LA NORMA DEL DL TERREMOTO
«Art. 15-ter
Misure urgenti per le infrastrutture viarie

1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita’ delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, Anas S.p.a. provvede in qualita’ di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita’ delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in
qualita’ di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacita’ operativa degli enti interessati, all’esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle
risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalita’ di cui al primo periodo.
2. All’articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e comunali»
.

LA NORMA DELL’ORDINANZA 394 del 16/9/2016
Articolo 5
(Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e
interventi urgenti)
1. ….
2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza
della delibera di programmazione;
– 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione
della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica
alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, in
particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma
3, dell’ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle
tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in
misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
– 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e
analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il
periodo emergenziale;
– 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi
importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del
ricorso alle Centrali di Committenza;
– 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da
quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale
lo richiedono;
– 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la
scelta del contraente;
– 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso
anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
– 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione
del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché
dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o
insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari
all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura
tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
– 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a
professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o
insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari
all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura
tecnico – progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
– 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione
della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le
fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi
progetti;
– 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri
per l’affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate
secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’ordinanza n. 388/2016;
105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di
subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le
verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte
all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente
all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6
.