19/01/2017: ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SIOS, DA OGGI NE SARANNO 16

Le gare che saranno bandite dopo l’entrata in vigore del Decreto (19/01/2017) saranno valutate con le nuove categorie SIOS, di cui all’art. 2 comma 1.

Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
 
2. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.
 
3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
 
Art. 2. Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
 
1. Ai fini di cui all’articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
 
a) OG 11 Impianti tecnologici; 
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; 
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; 
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; 
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; 
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; 
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; 
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; 
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; 
m) OS 18-B Componenti per facciate continue; 
n) OS 21 Opere strutturali speciali; 
o) OS 25 Scavi archeologici; 
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 
q) OS 32 Strutture in legno.
 
Art. 3. Requisiti di specializzazione
 
1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 – fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice – sono i seguenti:
 
 
a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; 
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; 
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
 
1) categoria OS 3: 40 per cento; 
2) categoria OS 28: 70 per cento; 
3) categoria OS 30: 70 per cento.
 
2. L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
 
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
 
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
 
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all’aggiornamento dello stesso.