In una gare di appalto di lavori, la lettera di invito richiede quale requisito speciale di partecipazione l’attestazione SOA riferita alla categoria OS24, class. I.

Un’impresa dimostra il predetto requisito facendo ricorso all’avvalimento con stipulazione di apposito contratto con un’impresa ausiliaria prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e viene esclusa per mancato possesso di SOA riferita alla categoria OS24, class. I, richiesto dalla lettera di invito (requisito speciale di partecipazione).

Esclusione illegittima ad avviso del TAR, che sottolinea come l’ambito applicativo dell’istituto dell’avvalimento è limitato ai requisiti oggettivi di ordine speciale, economico – finanziari e tecnico – organizzativi; non potendo avere ad oggetto requisiti soggettivi di moralità e onorabilità professionale.

È pertanto ammissibile l’avvalimento in relazione alla certificazione SOA, purché sia effettivo e non astratto; dal contratto deve infatti risultare l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.

Quanto al fatto che la lettera di invito richiedesse il possesso della SOA come condizione di partecipazione, il TAR puntualizza che la fase di prequalifica costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la SA si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura, mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone il subentro nel contratto.