Avvocato Ue: l’impresa ausiliaria perde i requisiti? Legittima l’esclusione dalla gara

Le norme europee non impongono all’Italia di prevedere la possibilità di sostituire la ditta ausiliaria prima di escludere il raggruppamento

È legittima l’esclusione dell’impresa che si è fatta prestare i requisiti di partecipazione da un’altra azienda, la quale ha poi perso in corsa i certificati necessari a concorrere per la conquista dell’appalto. È questa la conclusione cui è giunto l’Accocato della Corte europea in una causa che vede protagonista un’impresa italiana.

Il caso riguarda un appalto messo in gara dal l Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, delegato dall’Agenzia Regionale della Campania per la difesa del suolo (Arcadis), per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di un progetto di risanamento del litorale Domitio, finanziato con fondi europei.

La Casertana Costruzioni ha partecipato alla gara come mandataria e capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese assieme alla mandante Qatar Costruzioni . Entrambe si sono appoggiate a una terza azienda per certificare il possesso di una qualificazione richiesta dal bando. Nel corso della procedura, ricostruisce l’Avvocato Ue, l’impresa ausiliaria ha perso la qualificazione richiesta. L’appalto è stato assegnato ad un diverso soggetto (Consorzio Stabile Infratech-Sibas– Idroeco), mentre il consorzio guidato da Casertana è arrivato secondo e ha presentato ricorso al Tar Campania, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione.

Il Tar ha bocciato il ricorso accogliendo gli argomenti difensivi della stazione appaltante rilevando che la perdita della qualificazione della società ausiliaria durante la procedura di gara aveva avuto l’effetto di escludere automaticamente il gruppo di Casertana dalla procedura. Si è arrivati così al Consiglio di Stato. per le imprese ricorrenti, infatti, il Tar avrebbe dovuto riconoscere il diritto delle imprese a sostituire l’impresa ausiliaria.

In questo contesto, il Consiglio di Stato ha chiamato in causa la Corte di giustizia Ue. Domanda? Le regole europee sono compatibili con una norma nazionale che, in casi simili, prevede l’esclusione automatica del consorzio d’imprese dalla gara senza possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria?

Per l’Avvocato Ue, il soggetto che istruisce la causa per conto della Corte europea, « il concorrente è e deve essere responsabile per le scelte fatte per quanto riguarda i soggetti sulle cui capacità intende fare affidamento». Quindi, «non si può sostenere che la possibilità che un terzo possa perdere le capacità richieste per una determinata certificazione pubblica sia inesorabile e inevitabile». Conclusione: l’esclusione è legittima.

Le conclusioni dell’Avvocato Ue non vanno prese alla stregua di una sentenza che deve ovviamente essere ancora procunciata dalla Corte. Va detto però che difficilmente la Corte si discosta dalla conclusione cui giunge l’Avvocato che istruisce la causa.