In vigore dal 29 giugno il nuovo regolamento sul Casellario informatico dei contratti gestito dall’Anac e accessibile (in parte) a imprese, Soa e stazioni appaltanti

Per l’aggiornamento del casellario informatico dell’Anac, le «stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse». Altrimenti l’Anac «avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo». Il termine si legge nell’articolo 11 del Regolamento Anac per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 giugno e in vigore dal giorno successivo.
Stesso termine di 30 giorni a carico delle stazioni appaltanti anche per l’annotazione dei provvedimenti sanzionatori sul casellario (art.35 de regolamento) nei casi di «falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto».

Il Casellario è il collettore di tutte le informazioni sui contratti, sulle Soa e sulle imprese, ed è la base informativa sulla quale poi dovranno “girare” il sistema del rating di impresa (articolo 83, comma 10 del codice) e il sistema di qualificazione delle imprese (articolo 84).

Il regolamento indica anche altri termini per l’aggiornamento del casellario, a carico delle imprese e delle Soa.

Per quanto riguarda le Soa, il regolamento richiede l’invio al casellario delle informazioni individuate dall’Autorità con propria delibera, entro 10 giorni «dalla conoscenza o dall’accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell’attestazione». In caso di ritardo o mancata segnalazione scattano, viene avviato, anche in questo caso, un «procedimento sanzionatorio nei confronti della Soa responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell’evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio».
Anche le imprese (attraverso il legale rappresentante) devono inviare all’Anac le «informazioni individuate dalla stessa Autorità con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall’avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate». Anche in questo caso, il ritardo o l’inadempienza, prede l’avvio del procedimento sanzionatorio in base ai poteri sanzionatori dell’Anac definiti dall’articolo 213 del codice.