Correttivo appalti in Cdm, gare sul prezzo fino a due milioni con metodo anti-turbativa

Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l’articolo 105 del codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

La qualificazione dei consorzi stabili avviene ai sensi dell’art. 47 del codice.

L’attestazione ottenuta sulla base dei requisiti maturati dalle singole consorziate, è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’art. 93.7 del codice, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. 23.4 Trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati dalle imprese consorziate e attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente possono essere utilizzati ai fini della qualificazione dall’impresa avente causa del consorzio in forza di atto di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda

Nel caso in cui aderiscano al consorzio un’impresa che ha ottenuto la qualificazione mediante avvalimento dei requisiti di un’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliaria stessa, possono essere utilizzati, ai fini della qualificazione del consorzio mediante sommatoria dei requisiti delle singole consorziate, soltanto i requisiti maturati dall’impresa ausiliaria.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

I consorzi stabili che abbiano conseguito l’attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

I consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La consorziata esecutrice deve essere in possesso della qualificazione nella categoria richiesta per l’esecuzione dei lavori alla stessa assegnati con classifica corrispondente almeno a quella immediatamente inferiore alla classifica necessaria.
Commento [a13]: Previsione legata alla modifica proposta dallo schema di correttivo all’art. 47, comma 2

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile.

Ai fini della qualificazione, l’importo dei lavori affidati al consorzio stabile è attribuito al consorzio o ai consorziati esecutori in modo da evitare duplicazione dei requisiti

Per le gare d’appalto d’importo superiore a € 20.000.000, nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dall’art. 84, comma 7, del codice, di richiedere una cifra d’affari in lavori pari a 2 volte l’importo a base di gara che l’impresa deve aver realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, è previsto un incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d’affari in lavori realizzati da ciascun’impresa consorziata, nel triennio indicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del quinquennio.

Le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l’obbligo di comunicare, entro 7 (sette) giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.

La durata dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è quella indicata all’art. 84, comma 11, del codice; nel caso in cui l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) – come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta – il consorzio deve richiedere alla SOA l’adeguamento della propria attestazione.

L’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia precedente a quella di verifica triennale e – per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica – qualora la scadenza intermedia sia precedente la scadenza quinquennale dell’attestazione.